06 December 2011
Limitazione all'uso dei contanti - Decreto Legge n° 201 del 06.12.2011 - limite a 999,99 euro e importo Massimo per Assegni liberi
Variazioni importanti di cui tenere conto. Contanti sì ma non oltre 999,99 €uro. Manovra Monti Decreto legislativo 201/2011 del 06/12/2011
Con il Decreto Legge n. 2011 del 13/08/2011, (c.d. “Manovra Monti”) entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Pertanto coloro che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (negozianti, rivenditori, ecc.) possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di € 999,99 per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 2.500,00.
In pratica:
ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore, quindi il limite massimo di utilizzo contante è di € 999,99.
In particolare:
• è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (ovvero € 999,99);
• i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.
Variazioni dei limiti
Si ricorda che i suddetti limiti sono stati più volte modificati: 12.550 €uro fino al 29.4.2008, 5.000 uro fino al 24.6.2008, di nuovo 12.500 €uro fino al 30.5.2010, poi di nuovo 5.000 €uro fino al 12.8.2011 e le due recenti variazioni 2.500 € fino al 5.12.2011 ai 1.000 €uro attuali.
VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE
Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs.151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che:
• il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
In pratica, ad esempio, l’acquisto di un bene a rate per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.
SANZIONI
La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante.
Sanzione minima: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all’importo trasferito.
Ipotesi aggravate: la sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati.
In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:
• dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
• dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Sanzioni
In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il D.L. 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.
Sanzioni
Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Anche in tal caso:
• la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
• la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito e:
• la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
• la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
LIBRETTI AL PORTATORE
Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
SALDO DEI LIBRETTI
È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro, quindi deve essere di € 999,99 (e non più a 2.500,00 euro).
Disciplina sanzionatoria
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.
Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore
Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
Quindi, si applica la sanzione:
• dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
• la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Con la manovra appena licenziata dalla Camera, viene previsto, tra l’altro, che dal prossimo mese di gennaio gli operatori finanziari (Banche e Poste) dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione strettamente necessaria ai controlli fiscali, nonché l’importo delle stesse.
Il decreto “Monti” al fine di combattere l’evasione e all’illegalità contiene disposizioni finalizzate a implementare i poteri degli uffici finanziari, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione. E’ stato pertanto deciso di mettere a disposizione degli organi preposti al contrasto dell’evasione una più vasta gamma di dati relativi a tutti i rapporti finanziari, imponendone la comunicazione agli operatori del settore.
Tra queste misure sono da annoverare, con un ulteriore impulso all’affievolimento del segreto bancario, alcune disposizioni, contenute nel decreto, le quali prevedono che, a far data dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali (operazioni “fuori conto”: dalla richiesta di assegni per contanti, alla richiesta di bonifici per contanti, al cambio di valuta, cambio assegni), nonché l’importo delle operazioni finanziarie stesse (finora, invece, l’Amministrazione finanziaria disponeva solo dell’Archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari).





